Il regolamento CITES è il regolamento internazionale che si occupa della detenzione e della vendita di
animali e piante in via di estinzione nell'ambiente naturale. Tutte le specie di psittacidi (fatta eccezione per cocorite, parrocchetti dal collare, calopsitte e, dal 19 agosto 2005, Agapornis
Roseicollis) sono inseriti in tale regolamento, anche se alcune specie sono molto diffuse in cattività. Per detenerli, riprodurli e venderli bisogna pertanto rispettare le norme vigenti, che per gli
animali inseriti nel CITES ALLEGATO B si riassumono nelle seguenti:
Per la detenzione non esistono leggi particolari, è sufficiente che la nascita degli animali in questione sia stata denunciata dall'allevatore presso
cui sono nati e questi (oppure il rivenditore dell'animale) vi abbia dato unitamente all'animale venduto un documento che attesti la sua provenienza: tale documento deve contenere un numero di
protocollo di denuncia di nascita oppure un numero Cites oppure qualche codice relativo all'importazione, oltre ovviamente ai dati di chi vende e di compra (voi…)
Per quanto riguarda la
riproduzione è necessario comunicare mediante lettera la nascita dei piccoli (entro 10 giorni dalla
nascita) al Corpo Forestale dello Stato - servizio certificazioni CITES (ce n'è uno per provincia, visitate il sito http://www.corpoforestale.it/). E' buona norma, anche se non obbligatorio, anellare i piccoli e comunicare nella denuncia di nascita i numeri di anelli che si sono applicati o che si
intendono apporre. Informatevi inoltre presso l'ufficio CITES della vostra provincia sull'obbligo o meno di denunciare gli animali che si riproducono (in pratica le coppie): quest'obbligo non è molto
chiaro e varia in base alle regioni.
Per la vendita è necessario detenere il registro di detenzione di specie animali incluse nell'allegato B del Regolamento (CE) 338/97. Tale registro
deve essere richiesto al C.F.S. e viene dato gratuitamente a chi ne fa richiesta. Su tale registro bisogna registrare ogni nascita, acquisizione, vendita, fuga o morte. Per quel che riguarda la
vendita è necessario segnare i dati dell'acquirente, per cui se chi vi vende gli animali non vi chiede nessun dato probabilmente non sarà in regola con le norme e non possederà l'obbligatorio
registro.
Per quanto riguarda le specie inserite nel CITES ALLEGATO A potete
reperire le corrette informazioni direttamente presso l'ufficio CITES del Corpo Forestale dello Stato della vostra provincia/regione.
Ulteriori informazioni a riguardo le potete
trovare sul sito http://www.cites.org/
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